Wednesday, February 11, 2009

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euthanasia


The Italian law punishes any criminal action aims to stop a human life even when it is in terms of suffering and near death. The debate on this act is called "euthanasia" has been greatly expanded in recent years, affecting not only families and professional groups involved in the care of terminally ill people but also ordinary people.

Il problema giuridico si identifica nell’interpretazione soprattutto dell’articolo 32 della costituzione che garantisce le cure gratuite agli indigenti ma specifica che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Da questa lettura risulta evidente come ognuno di noi possa rifiutare il trattamento sanitario e quindi anche rifiutare l’utilizzo di macchinari che possano mantenerci in vita in momenti di grave patologia.

Questo atteggiamento di rispetto della libertà vale anche per il rifiuto di idratazione e nutrizione, diritto che viene garantito per esempio nell’applicazione dello sciopero della fame, durante il quale il cittadino può rifiutare cibo e acqua fino al compimento estremo di lasciarsi morire. Sempre l’articolo 32 però consegna allo stato la possibilità di intervenire, e quindi di costringere alle cure un ammalato, quando questi non sia più in grado di intendere e volere o se esso sia sotto l’influenza di pressioni esterne: è il trattamento sanitario obbligatorio istituito e regolamentato dalla legge 180/78.

Il problema si complica infattii, quando ci troviamo in presenza di una persona non cosciente, cioè incapace di decidere e/o comunicare la volontà di sospensione delle cure, cioè in una situazione dove secondo la legge è lo Stato, in un atto composito di tipo medico e giuridico, a prendere le decisioni appropriate to the situation.

come into play four key issues and conflicting. The first reflects the fact that again in accordance with Article 32 of the Constitution the state must ensure the care, not death, and then for action to the interruption of life is not legally accepted. The second point however is that for the same article the constitutional law can not violate the limits imposed by respect for the human person and therefore can not force treatment on a life unworthy of living. Third is that to ensure this right to dignity is necessary to transfer the moral question of suspension of action on care ad una terza persona, quasi sempre il medico, che può porsi obiezioni di coscienza e rifiutarsi di compiere l’atto. Il quarto punto, il più dibattuto perché fondamentale, è riuscire a disporre di certezze sulla volontà del paziente.

Proprio su questo aspetto è stata proposta l’applicazione in vita del “Testamento Biologico” che corrisponderebbe alla volontà circa le cure che si intendano o non si intendano ricevere nel caso in cui non si potessero più esprimere di persona le proprie intenzioni. Ma un atto scritto, come anche il “consenso informato” all’accettazione del trattamento medico, non può che essere valido esclusivamente a ridosso the act itself.

How many times each of us has changed his mind being in new situations or with the wealth of new experiences? Ultimately the management of end of life if the patient is unconscious difficult to resolve. My opinion as a physician is to reject both the aggressive treatment, both the application of assisted suicide, always to respect the will if it is expressed at the time and focus all your energy to defend the dignity and remove, especially the patient unconscious every kind of suffering.

Massimiliano Fanni Canelles

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